Capo 4 - Qualità dei servizi¶
Art. 14 - Monitoraggio dei servizi¶
Attraverso l’ascolto dei cittadini l’U.R.P. attua i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti individuando quali servizi sottoporre a monitoraggio e per quale periodo.
Art. 15 - Strumenti di monitoraggio¶
- L’attività di monitoraggio è realizzata dall’URP mediante l’utilizzo dei seguenti strumenti operativi:
- procedura segnalazione e proposte di cui al precedente art. 11;
- questionari;
- indagini articolate.
- L’U.R.P. trasmette i risultati dei processi di verifica al Direttore Generale al Sindaco, all’Assessore Delegato, al Presidente del Consiglio e a chiunque ne faccia richiesta.